Diritto d'Asilo: tra normativa (italiana e europea), prassi (il)legittime e giurisprudenza nazionale
- Ornella_MV

- 21 mar 2023
- Tempo di lettura: 22 min
COME SI FORMALIZZA LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ASILO)?
Normativa di riferimento
1. Articolo 6 direttiva 32/13 (cd Direttiva Procedure)
2. Articolo 6 direttiva 33/13 (cd Direttiva Accoglienza)
3. Articolo 26 D. LGS. 25/08
La normativa riguardante la fase di “presentazione della domanda” è riconducibile fondamentalmente a tre articoli: l’art. 6 della direttiva 32/33; l’art. 6 della direttiva accoglienza; l’art. 26 del d. lgs. 25/08.
V’è da dire che la normativa europea non introduce vincoli o criteri per la presentazione della domanda, solo l’art. 26 del d. lgs. 25/08, introduce il concetto di “questura competente per luogo di dimora”, senza tutta via dar seguito alle modalità per accertare questo prerequisito né indicando ulteriori specifiche in merito. Ciò è in netto contrasto con quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 della direttiva 33/13 la quale prevede espressamente che gli Stati non possono esigere documenti inutili o sproporzionati né imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti asilo prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla Direttiva stessa. Deve altresì essere rappresentato che il diritto di chiedere protezione internazionale è un diritto assoluto e costituzionalmente garantito dall’articolo 10, c. 3 e quindi sembra alquanto improbabile che possa essere limitato alla fruizione solo presso la “questura competente per luogo di dimora”, trattandosi oltretutto di diritto soggettivo così come la Corte di Cassazione (un tra tante la Sentenza n. 8423/04, sez. I) e come affermato oltretutto dall’art. 3, c. 1 del D.L. 13/17.
Appare chiaro che la normativa europea sia molto più aperta e priva di vincoli circa le modalità e le Autorità competenti territorialmente e/o non.
Infatti, sul punto le direttive introducono che qualora la persona non si rivolga all’Autorità competente questa gli deve rilasciare un’attestazione in cui si riporta che la persona ha manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale e ne viene indicato il luogo il giorno in cui dovrà recarsi ai fini della registrazione della domanda.
Tale previsione è inserita poiché la persona che ha manifestato la volontà presso un’Autorità non competente e rimane sprovvista di un’attestazione riguardante ciò è a rischio di espulsione prima che possa fruire dei propri diritti costituzionalmente riconosciuti (art. 10, c. 3).
Inoltre, le direttive europee indicano i termini, ovvero 6 gg lavorativi, affinché la persona si presenti dinanzi all’Autorità competente.
Sembra quindi evidenziarsi un primo momento che è la manifestazione della volontà a voler richiedere protezione internazionale che può o non può coincidere con il momento della registrazione/formalizzazionedella domanda stessa. Infatti, la normativa europea indica il termine di 3 gg[1] se l’Autorità è competente o 6 gg[2] se si tratta di Autorità non competente alla registrazione.
Successivamente alla presentazione della domanda entro 3 gg lavorativi, la normativa prevedere, che deve essere consegnato alla persona istante un foglio che certifichi lo status di richiedente asilo che gli consenta di stare sul territorio nazionale senza rischiare l’espulsione.
La normativa interna conferma i due momenti diversi (manifestazione della volontà e registrazione) e, inoltre, è molto più stringente sui tempi, affermando addirittura che all’richiedente debba essere rilasciato copia della verbalizzazione e dei documenti lasciati a supporto della propria domanda entro 3 gg lavorativi dalla manifestazione di volontà e vi deroga questo termine di altri 10 giorni in caso in cui vi sia elevato numero di domande o di arrivi (art. 26 d. lgs 25/08).
Situazione reale
Nel novembre 2022, Altreconomia attraverso l’accesso civico chiedeva alle Questure per PEC come si articolasse la procedura di presentazione della domanda di protezione internazionale presso i loro Uffici, e dalle risposte è emerso che mettessero in atto prassi illegittime e contram lege. Infatti, è emerso che molte Questure ai fini della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale richiedessero, tra vari documenti, la dichiarazione di ospitalità o certificazione attestante la dimora.
Emerge anche che alcune Questure non prendono appuntamenti per cui non è possibile stabilire se e quale persona ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale fino al giorno in cui non riuscirà a farlo, violando così la previsione normativa per la quale è da rilasciare un documento attestante la manifestazione di volontà.
Considerando quanto emerso dallo studio condotto da Altraeconomia, v’è da fare un raffronto anche con le azioni giudiziali intraprese contro queste prassi dichiarate illegittime dai giudici.
La sintesi qui riporta è condotta su uno studio di 8 sentenze comprese dal 2018 al 2023, riguardanti più tribunali d’Italia. Infatti, è possibile rappresentare che si è creato un filone giurisprudenziale univoco che prevede la disapplicazione dell’articolo 26 del d. lgs. 25/08 a favore della più ampia normativa europea e costituzione. Di fatti i giudici pongono il diritto costituzione di chiedere asilo come bene primario da tutelare oltrepassando ogni regola procedurale riguardante le modalità e la territorialità. Sempre sul punto tutti i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cpc richiesti poiché la Questura chiedeva una dichiarazione di ospitalità, sono stati accolti e i giudici tutti hanno condannato le PA a registrare le domande senza dichiarazione di ospitalità.
Ma v’è di più, infatti, in molte sentenze i giudici richiamano non solo la normativa europea quanto la normativa della Corte GUE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) nella quale il giudice europeo afferma che “in mancanza di norme stabilite dall’Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all’ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano la pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Rimandando, quindi anche, al rispetto dell’art. 6, comma 6 della direttiva accoglienza.
Spostandosi ora su un altro aspetto, altrettanto interessante, che emerge dalla giurisprudenza presa in considerazione è che i giudici mettono nero su bianco che sottoporre i richiedenti asilo, che devono ancora formalizzare la domanda, a lunghe file o centellinare l’accesso a un numero limitato, configura una violazione dei diritti umani. Ciò, a parere della scrivente, sortisce anche un effetto boomerang poiché potrebbe anche alterare l’esito della domanda in Commissione Territoriale poiché vi è un giudice nazionale che certifica e dichiara tale violazione.
Oltretutto tanto premesso potrebbe altresì rappresentare l’inizio di un procedimento dinnanzi la Corte EDU proprio per la violazione da parte dell’Italia del diritto d’asilo.
Giurisprudenza
1. 2023 - Tribunale ordinario di Bologna – Sentenza in allegato caricata online totalmente anonima
Il 18.1.23 il Tribunale di Bologna definisce illegittima la prassi della Questura di Parma di ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale poiché il richiedente non era in possesso di dichiarazione di ospitalità.
Questa sentenza è importante poiché il giudice cristallizza la netta differenza tra dimora e disponibilità alloggiativa. Il giudice afferma che né la Prefettura né la Questura (di Parma nel caso di specie) possono legittimamente procrastinare o rimandare la presentazione della domanda di protezione internazionale a causa della mancanza di indicazione circa una dimora nel territorio di competente. Si legge nella sentenza che, questa mancanza, non può rendere irricevibilità la domanda di protezione internazionale.
Si continua a leggere, che la richiesta di indicare una dimora o richiedere una dichiarazione di ospitalità, si configura come una precondizione, che però non è prevista dalla normativa in materia, infatti, ai sensi degli artt. 26 del d.lgs 25/2008 e art. 6 della Direttiva 32/2013 è illegittimo ritardare o impedire la formalizzazione della richiesta di asilo sulla base dell’insussistenza di tali requisiti. In particolare, a commento della sentenza si legge nell’articolo pubblicato da CIR Rifugiati[3],“l’indicazione del luogo di dimora non presuppone la disponibilità di un alloggio” (che potrà essere anche trovato in seguito), ma indica una semplice situazione di fatto di chi si trova fisicamente sul territorio di un Comune. Inoltre, le valutazioni di competenza non sono della Questura, ma devono essere operate “a valle” della ricezione della domanda.
Dalla sentenza in oggetto, si apre anche un’altra questione di altrettanta importanza cioè l’accesso ai servizi di accoglienza. La sentenza afferma che il diritto deve essere già garantito prima dell’effettiva formalizzazione, bensì già alla mera manifestazione di volontà, il richiedente dovrebbe avere un posto in accoglienza.
2. Sentenza RG 47051/22 del Tribunale ordinario di Roma
In questo caso, la vicenda tratta sulle modalità previste dalla Questura di Roma, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale: nessun appuntamento per PEC e un numero limitato di domande giornaliere.
Per prima cosa il giudice, in questa sentenza, chiarisce bene l’oggetto su cui intende esprimersi: unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all’accesso alla relativa procedura.
Il giudice in questo caso richiama l’art. 2 del d. lgs. 142/15, dove si afferma che la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale non è subordinata a forme particolari; passando poi al comma 4 del medesimo articolo che stabilisce l’onere dell’amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo e circa le modalità richiama gli articoli 3 e26 del d. lgs. 25/08 come attuazione della direttiva 2005/86/CE.
In questa sentenza, il giudice compie anche uno studio più approfondito, richiamando così anche la sentenza della CGUE (Evelyn Danqua, C-429/15) nella quale il giudice europeo afferma che “in mancanza di norme stabilite dall’Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all’ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano la pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Rimandando quindi anche al rispetto dell’art. 6, comma 6 della direttiva accoglienza. Il giudice romano afferma che “l’Amministrazione, nell’organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare le domande nei tempi prescritti dalla normativa, (…).”.
Anche in questo caso, il giudice riconosce che molti diritti legati allo status di richiedente asilo si rendono fruibili solo dopo la formalizzazione della domanda.
Inoltre, in tal sentenza il giudice ricorda che l’impedimento all’esercizio di un diritto inalienabile come quello di chiedere protezione internazionale, “può trovare dunque rimedio nell’intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l’essenza stessa del diritto individuale.”
Quanto sostenuto dal giudice si rifà anche al principio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 20571/2013), “l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire al condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere”.
Il giudice sembra affermare ancora che “L'amministrazione ha l'obbligo di predisporre un'organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura”.
Nel caso di specie la Questura romana limitava l’accesso ad un numero limitato di domande, e il giudice non manca di condannare questa condotta affermando che “(…) venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno presso un unico ufficio senza alcun sistema di prenotazione, se non per soggetti vulnerabili, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a bivaccare per intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana in quanto privi della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza ed esposti al rischio di vivere per strada”.
Su quanto riportato fino a qui, nella sentenza il giudice riconosce il periculum in mora necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 700cpc.
Tant’è che il giudice del tribunale ordinario accoglie il reclamo presentato e, nel rispetto delle direttive europee, ordina alla Questura di formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente entro 6 giorni (prorogabili fino a 16).
Il commento presentato dalla ONLUS “A buon diritto” è chiaramente condivisibili poiché le motivazioni che si leggono nella sentenza romana sono significative ed è auspicabile che vengano condivise in situazioni analoghe, soprattutto è importante quanto da loro affermato[4] “i diritti umani non sono una concessione. Non smettere di ricordarlo a chi fa finta di non saperlo o se lo dimentica”.
La sentenza è significativa anche su una terza questione: l’accesso al sistema di accoglienza. Infatti, il giudice sottolinea che l’accesso alla rete di accoglienza deve essere garantito già ex ante:già nel momento della sola e mera manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, il richiedente deve accedere al sistema accoglienza. Sempre nel commento già citato pubblicato da CIR Rifugiati, si legge “malgrado l’elevato numero di richiedenti asilo, non è giustificabile l’inerzia da parte dell’amministrazione pubblica, che deve comunque attivarsi per trovare soluzioni anche a livello nazionale”.
3. Tribunale di Palermo sentenza RG 4748 del 18 giugno 2018
In questo caso, il giudice chiarisce la legittimità di adire il giudice ordinario “in linea con le indicazioni offerte dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11535/09) - devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia inerente il rilascio ovvero il rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa, posto che in simili casi all'Autorità di Pubblica Sicurezza non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto (il cui apprezzamento è invece rimesso in via esclusiva alla cognizione delle competenti Commissioni Territoriali previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 25/08, secondo il riparto di competenze previsto dal D.Lgs. n. 251/07 ed eventualmente, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego, al Tribunale civile ordinario territorialmente competente individuato ai sensi dell'art. 35 del testo normativo citato)”.
La sentenza è importante poiché anche in questo caso il giudice sottolinea come con la mancanza del permesso di soggiorno il ricorrente non può beneficiare dei diritti sociali e delle forme di assistenza accordate ai soggetti destinatari di forme di protezione internazionale rappresentando quindi il periculum in morarichiesto dal provvedimento d’urgenza.
4. Tribunale di Trieste RG 1929 del 22 giugno 2018
Nel caso di questa sentenza, la Questura in primo luogo chiede la dichiarazione di ospitalità per poter accedere alla formalizzazione della domanda, quando l’istante la presente e successivamente viene indagato per soggiorno illegale.
In questa vicenda, molto interessante, poiché il Ministero-Questura di Pordenone, si costituisce in giudizio ed eccepisce preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione; poi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; infine, eccepiva l’inammissibilità della procedura d’urgenza, per l’insussistenza di una relazione funzionale tra domanda cautelare ed azione di merito.
Nel merito invece deduceva la legittimità dell’operato della PA, sulla scorta delle disposizioni in materia che, ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale, individuano la competenza della questura in base al luogo di dimora del richiedente.
Chiaramente richiamando il d. lgs. 25/08.
Nonostante il giudice, in questo caso, avesse accolto il provvedimento d’urgenza ex art 700 cpc, il Ministero ha fatto reclamo continuando a sostenere che l’ordinanza fosse illegittima a causa dell’interpretazione del concetto di dimora ai fini dell’individuazione della Questura competente.
Nelle motivazioni di rigetto del reclamo, il giudice, ribadisce che il diritto di chiedere protezione internazionale sia un diritto soggettivo, quindi è competente il giudice ordinario, come per tutta la situazione giuridica dello straniero (cfr SS.UU ordinanza n. 5059 del 28.2.17).
Il giudice afferma che non può, in questo caso, sottacersi la sussistenza di un collegamento funzionale tra il procedimento d’urgenza, finalizzato a consentire l’accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, da un lato, e l’esercizio delle prerogative che la legge riconosce ai richiedenti asilo una volta ottenuto il riconoscimento, o il diniego, del titolo di protezione dalla competente commissione territoriale, dall’altro. Si rafforza quindi il nesso tra la necessità dell’intervento in urgenza ex art 700 cpc per la presentazione della domanda amministrativa per la protezione internazionale, come presupposto ai fini poi dell’ottenimento del provvedimento amministrativo della Commissione Territoriale.
Per quanto riguarda il merito, la sentenza in disamina è molto interessante poiché chiarisce un altro aspetto fondamentale e rende possibile crearne giurisprudenza positiva.
Infatti, il giudice del reclamo ribadisce il pensiero del giudice di prime cure e anzi chiarisce che il concetto di “dimora” citato all’art.6, c. 1 del d. lgs. 25/08, “non consista nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio del Comune.
In particolar modo, è interessante perché il caso di specie offre una dichiarazione di ospitalità data da un ente caritatevole quale la Croce Rossa, e anche su questo punto la pronuncia è degna di nota poiché il giudice scrive “si deve ritenere, pertanto, che il richiedente asilo abbia comunque dimostrato di avere nel territorio la propria dimora, sia pur a carattere precario e caritatevole”.
Per questo motivo il giudice cristallizza che “non può, quindi, trovare accoglimento la soluzione interpretativa proposta dal Ministero con riferimento al citato art. 6, comma 1, del d. lgs. 25/08.”
Inoltre, il Tribunale si spinge, al passaggio in giudicato, anche a un ulteriore concetto: l’impossibilità di “dimora” nel senso di “autonoma sistemazione di cui il richiedente può già disporre per le ragioni più svariate”. Infatti, si legge “tale interpretazione non solo non trova alcun aggancio nella lettera della norma, ma piuttosto, nell’ambito di un’interpretazione di carattere sistematico, si pone in evidente contrasto con la finalità di massima tutela dei richiedenti asilo che permea l’impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale”.
Anche in questo caso, sull’argomento, il giudice chiosa dicendo che richiedere una “dichiarazione di ospitalità” o di una “autonoma sistemazione, oltre a essere illegittima in quanto priva di fondamento normativo, rivesta altresì una potenzialità lesiva rispetto al diritto di asilo, nella misura in cui ne rende impossibile o eccessivamente oneroso l’esercizio.
Il giudice motiva tale opinione anche per quanto previsto dalla direttiva europea 2013/32, art, 6, c.1 laddove afferma che se la domanda è presentata ad Autorità diverse e non competenti a ricevere la domanda, esse si attivano affinché la registrazione della domanda sia effettuata entro 6 giorni lavorativi.
Lo riferisce una nota pubblicata da Asgi[5]. “il Tribunale ha ritenuto questa prassi illegittima, perché priva di fondamento normativo e passibile di integrare una omissione di atti doverosi dell'ufficio, dovendosi necessariamente intendere il requisito della dimora richiesto dalla normativa come mera presenza fisica dello straniero nel territorio di un comune”.
Su Questione Giustizia[6]il Presidente di sezione del Tribunale di Brescia commenta positivamente la sentenza, si legge “l’ordinanza del Tribunale di Trieste offre interessanti spunti di riflessione in merito alla regolamentazione dell’esercizio del diritto alla protezione internazionale e dell’ammissibilità del ricorso alla procedura di urgenza avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, quale rimedio in caso di rifiuto da parte della autorità competente alla ricezione della domanda”.
5. Tribunale di Milano RG 32311 del 25 luglio 2018
Anche in questo caso la Questura di Milano rifiuta di accettare la domanda di protezione internazionale poiché non vi è una dichiarazione di ospitalità poiché ospite da amici che si alternano nel dargli ospitalità nelle loro case.
Il difensore, si legge in sentenza[7], per quanto riguarda il fumus boni iuris fa riferimento all’illegittimità della decisione della Questura di Milano di subordinare la formalizzazione della domanda di protezione internazionale alla presentazione della dichiarazione di ospitalità che non è richiesta dalla legge con riferimento all’art. 6, del TUI.
Il giudice per prima cosa richiama l’orientamento della Corte di Cassazione per cui la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali come garantiti dagli artt. 2 della Costituzione e 3 della CEDU, e per tanto non degradabili ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo un bilanciamento degli interesse e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (Sez. Unite, ordinanza n. 5059 del 28.2.17).
Nel merito, il giudice interviene rilasciando la corretta interpretazione del disposto dell’articolo 6 del d. lgs. 25/08. L’articolo infatti introduce il concetto di “questura competente in base al luogo di dimora”; in tal senso il giudice interviene per prima cosa affermando che la chiesta della Questura alla presentazione di una dichiarazione di ospitalità per poter presentare la domanda di protezione internazionale sia illegittima e senza fondamento giuridico. Il giudice conclude affermando che “ai fini dell’individuazione della Questura competente in relazione al luogo di dimora dell’interessato, è evidente che non può che farsi riferimento alla situazione di fatto di trovarsi l’interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in una situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato. L’imposizione del requisito della dichiarazione di ospitalità, oltre che illegittimo, finirebbe per rendere impossibile, o eccessivamente oneroso, l’esercizio del diritto di asilo riconosciuto e tutelato nel contesto normativo europeo e a livello costituzionale italiano”.
Per le motivazioni riassunte il giudice di Milano afferma il diritto del ricorrente a presentare la propria domanda di protezione internazionale presso la Questura di Milano pur in assenza della dichiarazione di ospitalità con conseguente obbligo di parte resistente di ricevere tale istanza trattandosi di attività vincolata secondo quanto disposto dal citato art. 6, del d. lgs. 25/08.
6. Tribunale di Palermo sentenza del 13 settembre 2018
Grazie alla pubblicazione sul portale Questione Giustizia[8]si può consultare la sentenza in oggetto, la quale tratta di una presentazione di domanda di protezione internazionale cd reiterata e che la Questura di Palermo non aveva mai convocato il richiedente ai fini della formalizzazione.
Di questa sentenza è molto importante “Ed invero, deve premettersi, in punto di fumus boni iuris, che, gli artt. 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabiliscono che l’istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato vada presentata dal richiedere all’ufficio di polizia di frontiera all’atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Tale assetto normativo è stato in parte modificato dall’art.6, comma 3, della direttiva 2005/85/CE, pur confermando l’impianto secondo il quale “gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato “, ha tuttavia previsto in modo innovativo all’art. 6, “se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritti nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Indi, dal complessivo quadro normativo discende che, se anche l’autorità amministrativa (nel caso di specie, la Questura di Palermo) si ritenga non competente a ricevere l’istanza di registrazione, la stessa deve dare immediata applicazione alla direttiva citata, la quale prevede che “la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”.
È quindi possibile affermare che si è creata una giurisprudenza costante e univoca, considerando anche che l’odierno giudice si ispira al giudice triestino del 21 giugno 2018, e afferma che “non c’è dunque spazio per un rifiuto permanente o per un comportamento omissivo né, tantomeno, è possibile considerare quale “soggiornante illegale” il soggetto al quale è stata impedita tale presentazione: qualsiasi norma interna deve essere disapplicata se confligge con la direttiva, e qualsiasi provvedimento positivo o comportamento omissivo della pubblica amministrazione, che violi o non attui tale disposizione deve essere conseguentemente dichiarato illegittimo”.
Il giudice continua e sulla base del testo dell’art. 3 del d. lgs. 25/08 afferma che la Questura non può esercitare alcun potere discrezionale, ma limitarsi ad acquisire e registrare la domanda di protezione del cittadino straniero e trasmetterla all’autorità competente (commissione territoriale) per l’esame, una deputata a valutarne la fondatezza.
Sul punto continua ed afferma “il comportamento omissivo o il ritardo ostano al corretto esercizio del diritto del ricorrente ad ottenere l’eventuale riesame della sua posizione nel territorio alla stregua dell’intervenuto mutamento delle condizioni del proprio paese”.
Per quanto attiene il requisito del periculum in mora il giudice scrive che questo deve ritenersi integrato poiché la mancata ricezione della domanda di protezione internazionale impedisce ogni possibile (ri)valutazione e (ri)esame del diritto del richiedente di ottenere, se ne sussistono i presupposti, la protezione internazionale.
7. Tribunale di Roma RG 50192 18 settembre 2018
Il caso qui riporta è interessante perché apre anche ad un altro aspetto collegato all’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale. Infatti, il richiedete chiede un provvedimento d’urgenza ex art. 700cpc per presentare la sua domanda di protezione e contemporaneamente propone azione risarcitoria conseguente al ritardo nel compimento di una attività doverosa della PA.
Per quanto riguarda l’urgenza nel provvede alla presentazione il giudice condivide e afferma che ciò è identificabile nel permanere in una condizione di irregolarità sul territorio, che oltre a non accedere ai servizi minimi di assistenza e di ricerca del lavoro, e soprattutto vi è la concreta possibilità di essere espulso dal territorio nazionale prima di poter esercitare i propri diritti.
Anche in questo caso il giudice afferma che solo le commissioni territoriali sono l’autorità competente per esaminare le domande di protezione internazionale, richiamando così il disposto dell’art. 3 del d. lgs. 25/08. Sul punto, il giudice romano si spinge anche a richiamare l’art. 2 della L. 241/90 per ricordare l’obbligo dell’autorità di Polizia di ricevere incondizionatamente la domanda di protezione internazionale, procedere alla verbalizzazione, rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa asilo e trasmettere gli atti alla Commissione Territoriale per la decisione sul merito. Il giudice chiosa scrivendo “ciò in linea con le regole generali che presiedono all’operato della PA, e tanto più in quanto si versa in materia di diritti fondamentali della persona”.
Anche in questo il caso il giudice romano si rifà, e continua a creare giurisprudenza, su quanto affermato dal Tribunale di Trieste, e ripresa anche dal giudice di Milano nel 2022, richiamando la sentenza della CGUE (Sentenza Evelyn Danqua, C.429/15) laddove afferma che in mancanza di norme stabilite dall’UE riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all’ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’UE.
A sostegno di ciò, il giudice, richiama anche il disposto dell’art. 6, c. 6, della direttiva accoglienza, perché, si legge in sentenza, ciò è la disposizione indicativa dell’impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
Anche in questo caso il giudice, nel commentare la situazione realistica e le prassi amministrative della Questura, afferma che “sussiste una situazione che di fatto concreta un impedimento all’esercizio, in condizioni (se non agevoli almeno) dignitose, di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, diritto che nel caso dell’Italia è peraltro costituzionalmente tutelato dall’art. 10, c. 3”.
Inoltre, nella sentenza si legge “tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all’amministrazione convenuta – tenuta ad approntare misure per consentire un approdo meno disagevole ai propri sportelli e scongiurare l’evenienza che i più deboli tra gli aspiranti vengano sopraffatti e scavalcati dagli altri. L’omissione di tali minime cautele – anche solo tramite la predisposizione di un sistema di prenotazione che elimini la formazione di lunghe code anche in orario notturno – si traduce nell’impedimento all’esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell’intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l’essenza stessa del diritto individuale”.
Vi è di più, il giudice pone a fondamento della sua decisione anche il principio espresso (e già riportato anche in altre sentenze) dalla Corte di Cassazione, n. 20571/13, secondo il quale l’inosservanza da parte della PA di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della PA al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investa scelte ed atti autoritativi della PA, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
8. Tribunale di Trieste RG 3 ottobre 2018
La giurisprudenza citata e analizzata rende stabile e inattaccabile che ciascun ritardo compiuto da prassi (illegittime) dalle Questure e che mira a ritardare o non accettare le domande di protezione internazionale, va a colpire la vita dignitosa della persona. Infatti, il giudice bolognese, nella sentenza si confà alla giurisprudenza, costante e univoca, della CGUE che afferma l’importanza della salvaguardia dell’accesso all’assistenza sanitaria e del rispetto ad una vita dignitosa.
A contrariis, ogni qualsiasi impedimento imposto a colui che intende chiedere protezione internazionale, comporterebbe una lesione del proprio diritto ad una vita dignitosa, poiché non può esercitare il diritto alla salute, diritto a lavorare, o la mera iscrizione all’anagrafe.
Alla luce di ciò è possibile affermare che ogni modalità per rimandare o peggio ancora rifiutare la ricezione della domanda di asilo è illegittimo, come è altresì illegittimo recapitare un provvedimento di espulsione, per soggiorno illegale, alla persona che vuole manifestare la volontà di chiedere asilo ma le prassi e la burocrazia glielo impediscono.
Articolo 6 – direttiva 32/13 - Accesso alla procedura
1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.
2. GliStatimembriprovvedonoaffinché chiunqueabbiapresentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l’articolo 28.
3. Fattosalvoil paragrafo2,gliStatimembripossonoesigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.
4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Qualoraledomandesimultanee diprotezioneinternazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all’atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.
Articolo 6 – direttiva 33/2013 (cd Accoglienza) - Documentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.
Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.
2. Gli Stati membri possono escludere l’applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.
3. Ildocumentodicuialparagrafo1noncertificanecessariamente l’identità del richiedente.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.
5. GliStatimembripossonofornireairichiedentiundocumento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.
6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.
Articolo 26 – D Lgs 25/08 Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia difrontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nelcaso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente perterritorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Neicasi in cui il richiedente è una donna, alle operazionipartecipapersonale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositimodelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata ladocumentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dalrichiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia delladocumentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giornilavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere laprotezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso incui lavolontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. Itermini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di unelevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti eravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casisoggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questuraavvia le procedure per la determinazione dello Stato competente perl'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma3.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142.
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato,l'autorità che la riceve sospende il procedimento, da' immediatacomunicazione al tribunale dei minorenni ((...)) per l'apertura dellatutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, eseguenti, del codice civile((,in quanto compatibili)). Il((tribunale per i minorenni)) nelle quarantottore successive allacomunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Iltutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza aisensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, esuccessive modificazioni, prende immediato contatto con il minore perinformarlo della propria nomina e con la questura perla confermadella domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esamedella domanda. presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazionedel questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero ilresponsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3,comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successivemodificazioni, prende immediato contatto con la questura per laconferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimentoe l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
((10))
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informaimmediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione perrichiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimentodel minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ((...)). Nel caso in cui non siapossibile l'immediato inserimentodel minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del
minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità delcomune dove si trova il minore.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18AGOSTO 2015, N. 142. ((10))
[1] lavorativi [2] lavorativi [3]https://www.cir-onlus.org/2023/01/23/tribunale-di-bologna-i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alla-formalizzazione-della-domanda-di-asilo-e-allaccoglienza/ [4]https://www.abuondiritto.it/notizie/2022/notizia/tribunale-di-roma-le-lunghe-file-davanti-alla-questura-violano-i-diritti-umani [5]https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2018/06/26/migranti-asgi-se-senza-alloggio-questura-non-rifiuti-asilo_18572ee8-9bc4-46de-90c7-c5bb333011b5.html [6]https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-all-ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22-giugno-2018_05-09-2018.php [7]https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-internazionale-l-ordinanza-del-tribunale-di-milano-del-25-luglio-2018_12-10-2018.php [8]https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-ostacoli-rimossi-con-provvedimento-ex-art-700-cpc-all-esercizio-del-diritto-di-asilo_14-11-2018.php



Commenti